Cyberbullismo: come reagire
Tu, un tuo familiare o un tuo amico siete stati vittime di cyberbullismo? In tal caso, non esitare a contattarci. Sappi che non sei solo e sono previsti degli appositi strumenti giuridici volti a contrastare questo subdolo fenomeno.
Il cyberbullismo è una vera e propria violenza psicologica, che può avere varie manifestazioni e può causare problemi di ansia, insonnia, patologie depressive, isolamento sociale, fino, nei casi più estremi, integrare l’ipotesi delittuosa di istigazione al suicidio.
La differenza, rispetto al bullismo, è la portata ancora più capillare del fenomeno, dato che a mezzo della rete internet e dei social network, la vittima si trova esposta a una platea ancora più grande di bulli, che non rientrano nella stretta cerchia scolastica. Inoltre, le minacce e le offese dei cyber-persecutori non incontrano limiti di tempo, poiché possono essere effettuate a tutte le ore, e raggiungere molte persone in un istante.
Il problema è che tale fenomeno si manifesta per lo più tra i minori, e per questo molti sono scoraggiati dall’intraprendere un’ azione legale, data la normale non punibilità di questi ultimi. Oppure, chi diffonde i materiali infamanti tramite internet risulta difficile da rintracciare, lasciando così i cyberbulli impuniti.
Grazie all’intervento legislativo, previsto dalla legge n. 71/2017, è stata predisposta una apposita definizione di cyberbullismo e sono stati individuati i comportamenti tipici con cui vengono posti in essere tali abusi.
Ad esempio, si parla di outing and trikery (trarre in inganno, letteralmente) quando la vittima viene danneggiata tramite la pubblicazione su chat, social network, o in rete, di immagini che la ritraggono nuda o in situazioni di intimità, senza il suo consenso.
Oppure, possono verificarsi ipotesi di impersonation, quando il cyberbullo si appropria della identità della vittima, entrando nel suo account social o in alcuni servizi online, per pubblicare una serie di contenuti inopportuni o inviando messaggi, con lo scopo di ridicolizzarla.
Inoltre, si possono manifestare anche ipotesi di denigration, tramite la diffusione su internet di notizie, foto, o video offensivi per screditare la vittima, oppure casi di cybershaming ( come la ripresa e la pubblicazione di una aggressione) e harassment (molestie tramite internet che possono giungere fino alla minaccia di lesioni gravi o, addirittura, di morte).
I comportamenti appena elencati integrano diverse figure di reato e possono dare luogo, se la persona offesa intende perseguirli in giudizio, ad una azione penale.
Le tutela in sede civilistica, invece, può seguire o al vittorioso esperimento dell’azione penale, oppure può essere intentata indipendentemente. I reati possono essere resi noti all’autorità pubblica tramite querela o denuncia della persona offesa, e nei casi più gravi, può intervenire un ammonimento del questore.
I rimedi riconosciuti per contrastare il fenomeno del cyberbullismo sono molteplici. Il rimedio tipico è il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c. La vittima, infatti, può ottenere soddisfazione, tramite la corresponsione di una somma di danaro, per i danni ingiusti patiti sulla sua persona e sulle sue cose in occasione dell’evento dannoso.
La legge italiana inoltre, prevede la possibilità di punire il cyberbullo anche se minorenne, infatti per essere considerati colpevoli di tali reati è sufficiente la capacità di intendere e di volere (14 anni), e non la capacità di agire (18 anni).
I genitori sono chiamati a rispondere patrimonialmente dei danni causati dal minore e, ultimamente, è stata riconosciuta in giurisprudenza una apposita ipotesi di responsabilità, la cd. “culpa in educando e vigilando”. I genitori infatti, in qualità di soggetti tenuti alla vigilanza ed alla cura della educazione dei propri figli potrebbero essere ritenuti responsabili per la loro negligenza, comportando in capo a loro uno specifico dovere risarcitorio.
Inoltre, gli interessati possono chiedere l’oscuramento, il blocco o la rimozione dei contenuti illeciti al gestore del sito, e, qualora entro 48 ore non si provveda alla loro eliminazione, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o alla polizia postale.
Questi elencati sono i rimedi esperibili in sede civile, e, nel caso ritenessi di essere stato vittima di una delle situazioni illustrate sopra, puoi rivolgerti al nostro team di esperti che ti sapranno fornire la loro assistenza per il risarcimento dei danni da reato.
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